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Convenzione per la salvaguardia
dei Diritti dell’Uomo
e delle Libertà fondamentali
Roma, 4.XI.1950
I Governi firmatari, membri del Consiglio d’Europa,
Considerata la Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo,
proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite
il 10 dicembre 1948;
Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il
riconoscimento e l’applicazione universali ed effettivi dei diritti
che vi sono enunciati;
Considerato che il fine del Consiglio d’Europa è quello di
realizzare un’unione più stretta tra i suoi membri, e che uno dei
mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà
fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della
pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente,
da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e
dall’altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei
diritti dell’uomo di cui essi si valgono;
Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso
spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali
politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a
prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva
di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione universale,
hanno convenuto quanto segue: