Conv. Eur. Diritti dellUomo - page 16-17

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ARTICOLO 15
Deroga in caso di stato d’urgenza
1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che
minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può
adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla
presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo
richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con
gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga
all’articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di
guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.
3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga
tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del
Consiglio d’Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno
determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale
del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure cessano
d’essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione
riacquistano piena applicazione.
ARTICOLO 16
Restrizioni all’attività politica degli stranieri
Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere
interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti contraenti di
imporre restrizioni all’attività politica degli stranieri.
ARTICOLO 17
Divieto dell’abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere
interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un
gruppo o un individuo di esercitare un’attività o compiere un
atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti
nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà
limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.
ARTICOLO 18
Limite all’applicazione delle restrizioni ai diritti
Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste
a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo
per cui sono state previste.
TITOLO II
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
ARTICOLO 19
Istituzione della Corte
Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti
contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli,
è istituita una Corte europea dei Diritti dell’Uomo, di seguito
denominata «la Corte». Essa funziona in modo permanente.
ARTICOLO 20
Numero di giudici
La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle
Alte Parti contraenti.
ARTICOLO 21
Condizioni per l’esercizio delle funzioni
1. I giudici devono godere della più alta considerazione
morale e possedere i requisiti richiesti per l’esercizio delle più
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