Conv. Eur. Diritti dellUomo - page 12-13

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(a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una
lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della
natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;
(b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a
preparare la sua difesa;
(c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un
difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire
un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un
avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della
giustizia;
(d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere
la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle
stesse condizioni dei testimoni a carico;
(e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non
comprende o non parla la lingua usata in udienza.
ARTICOLO 7
Nulla poena sine lege
1. Nessuno può essere condannato per una azione o una
omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva
reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non
può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al
momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna
di una persona colpevole di una azione o di una omissione
che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine
secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni
civili.
ARTICOLO 8
Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata
e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica
nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia
prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società
democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla
pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla
difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione
della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle
libertà altrui.
ARTICOLO 9
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza
e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione
o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione
o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico
o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e
l’osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio
credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che
sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in
una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione
dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione
dei diritti e della libertà altrui.
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