Conv. Eur. Diritti dellUomo - page 22-23

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diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione
sulla ricevibilità è adottata separatamente.
ARTICOLO 30
Rimessione alla Grande Camera
Se la questione oggetto del ricorso all’esame di una Camera
solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o
dei suoi Protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo a
un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla
Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua
sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che
una delle parti non vi si opponga.
ARTICOLO 31
Competenze della Grande Camera
La Grande Camera
(a) si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 33
o dell’articolo 34 quando il caso le sia stato deferito
dalla Camera ai sensi dell’articolo 30 o quando il caso
le sia stato deferito ai sensi dell’articolo 43;
(b) si pronuncia sulle questioni deferite alla Corte dal
Comitato dei Ministri ai sensi dell’articolo 46 § 4; e
(c) esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai
sensi dell’articolo 47.
ARTICOLO 32
Competenza della Corte
1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni
concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione
e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a essa alle condizioni
previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.
2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la
Corte che decide.
ARTICOLO 33
Ricorsi interstatali
Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte qualunque
inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi
Protocolli che essa ritenga possa essere imputata a un’altra Alta
Parte contraente.
ARTICOLO 34
Ricorsi individuali
La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona
fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati
che sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di una
delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione
o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non
ostacolare con alcuna misura l’esercizio effettivo di tale diritto.
ARTICOLO 35
Condizioni di ricevibilità
1. La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento
delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di
sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.
2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base
dell’articolo 34, se:
(a) è anonimo; oppure
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