Conv. Eur. Diritti dellUomo - page 24-25

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(b) è essenzialmente identico a uno precedentemente
esaminato dalla Corte o già sottoposto a un’altra istanza
internazionale d’inchiesta o di risoluzione e non contiene
fatti nuovi.
3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale
presentato ai sensi dell’articolo 34 se ritiene che:
(a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della
Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente
infondato o abusivo; o
(b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante,
salvo che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla
Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del
ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per
questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente
esaminato da un tribunale interno.
4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in
applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal
modo in ogni stato del procedimento.
ARTICOLO 36
Intervento di terzi
1. Per qualsiasi questione all’esame di una Camera o della
Grande Camera, un’Alta Parte contraente il cui cittadino sia
ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di
partecipare alle udienze.
2. Nell’interesse di una corretta amministrazione della giustizia,
il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente
che non sia parte in causa od ogni persona interessata diversa dal
ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare
alle udienze.
3. Il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa
ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare
alle udienze in tutte le cause all’esame di una Camera o della
Grande Camera.
ARTICOLO 37
Cancellazione
1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di
cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono
di concludere:
(a) che il ricorrrente non intende più mantenerlo; oppure
(b) che la controversia è stata risolta; oppure
(c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta
l’esistenza, la prosecuzione dell’esame del ricorso non
sia più giustificata.
Tuttavia la Corte prosegue l’esame del ricorso qualora il rispetto
dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi
Protocolli lo imponga.
2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un
ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino.
ARTICOLO 38
Esame in contraddittorio della causa
La Corte esamina la causa in contraddittorio con i rappresentanti
delle parti e, se del caso, procede a un’inchiesta per il cui efficace
svolgimento le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le
facilitazioni necessarie.
ARTICOLO 39
Composizione amichevole
1. In ogni momento della procedura, la Corte si mette
a disposizione degli interessati al fine di pervenire a una
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