Conv. Eur. Diritti dellUomo - page 26-27

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composizione amichevole della controversia che si fondi
sul rispetto dei diritti dell’uomo quali sono riconosciuti dalla
Convenzione e dai suoi Protocolli.
2. La procedura descritta al paragrafo 1 non è pubblica.
3. In caso di composizione amichevole, la Corte cancella il
ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve
esposizione dei fatti e della soluzione adottata.
4. Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che
sorveglia l’esecuzione dei termini della composizione amichevole
quali figurano nella decisione.
ARTICOLO 40
Udienza pubblica e accesso ai documenti
1. L’udienza è pubblica a meno che la Corte non decida
diversamente a causa di circostanze eccezionali.
2. I documenti depositati presso l’ufficio di cancelleria sono
accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non
decida diversamente.
ARTICOLO 41
Equa soddisfazione
Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione
o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente
non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le
conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso,
un’equa soddisfazione alla parte lesa.
ARTICOLO 42
Sentenze delle Camere
Le sentenze delle Camere divengono definitive conformemente
alle disposizioni dell’articolo 44 § 2.
ARTICOLO 43
Rinvio dinnanzi alla Grande Camera
1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della
sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in
situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi
alla Grande Camera.
2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie
la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi
problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione
o dei suoi Protocolli, o comunque un’importante questione di
carattere generale.
3. Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si
pronuncia sul caso con sentenza.
ARTICOLO 44
Sentenze definitive
1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.
2. La sentenza di una Camera diviene definitiva
(a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il
rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
(b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato
richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera;
oppure
(c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta
di rinvio formulata ai sensi dell’articolo 43.
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