Conv. Eur. Diritti dellUomo - page 14-15

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ARTICOLO 10
Libertà di espressione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto
include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte
delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente
articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di
autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o
televisive.
2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e
responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni,
restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che
costituiscono misure necessarie, in una società democratica,
alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica
sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati,
alla protezione della salute o della morale, alla protezione della
reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di
informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità
del potere giudiziario.
ARTICOLO 11
Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e
alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare
alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei
propri interessi.
2. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni
diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono
misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla
prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale
e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo
non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di
tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o
dell’amministrazione dello Stato.
ARTICOLO 12
Diritto al matrimonio
A partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e
la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia
secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto.
ARTICOLO 13
Diritto a un ricorso effettivo
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente
Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo
davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia
stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro
funzioni ufficiali.
ARTICOLO 14
Divieto di discriminazione
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella
presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna
discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza,
il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di
altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a
una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra
condizione.
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