28
29
2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l’opinione unanime
dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l’esposizione
della sua opinione individuale.
3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.
ARTICOLO 50
Spese di funzionamento della Corte
Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio
d’Europa.
ARTICOLO 51
Privilegi e immunità dei giudici
I giudici beneficiano, durante l’esercizio delle loro funzioni, dei
privilegi e delle immunità previsti dall’articolo 40 dello Statuto
del Consiglio d’Europa e dagli accordi conclusi in base a questo
articolo.
TITOLO III
DISPOSIZIONI VARIE
ARTICOLO 52
Inchieste del Segretario generale
Ogni Alta Parte contraente, su domanda del Segretario generale
del Consiglio d’Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo
in cui il proprio diritto interno assicura l’effettiva applicazione di
tutte le disposizioni della presente Convenzione.
ARTICOLO 53
Salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosciuti
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere
interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell’uomo
e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base
alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo
al quale essa partecipi.
ARTICOLO 54
Poteri del Comitato dei Ministri
Nessuna disposizione della presente Convenzione porta
pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo
Statuto del Consiglio d’Europa.
ARTICOLO 55
Rinuncia a strumenti alternativi
di composizione delle controversie
Le Alte Parti contraenti rinunciano reciprocamente, salvo
compromesso speciale, ad avvalersi dei trattati, delle convenzioni
o delle dichiarazioni tra di esse in vigore allo scopo di sottoporre,
mediante ricorso, una controversia nata dall’interpretazione o
dall’applicazione della presente Convenzione a una procedura
di risoluzione diversa da quelle previste da detta Convenzione.
ARTICOLO 56
Applicazione territoriale
1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento
successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al
Segretario generale del Consiglio d’Europa, che la presente
Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del