Conv. Eur. Diritti dellUomo - page 34-35

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4. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la
Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello
strumento di ratifica.
5. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà
a tutti i membri del Consiglio d’Europa l’entrata in vigore della
Convenzione, i nomi delle Alte Parti contraenti che l’avranno
ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica
avvenuto successivamente.
Protocollo addizionale
alla Convenzione per la salvaguardia
dei Diritti dell’Uomo
e delle Libertà fondamentali
Parigi, 20.III.1952
I Governi firmatari, membri del Consiglio d’Europa,
Risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia
collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel
Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo
e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950
(qui di seguito denominata «la Convenzione»),
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Protezione della proprietà
Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.
Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa
di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai
principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto
degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie
per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse
generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri
contributi o delle ammende.
ARTICOLO 2
Diritto all’istruzione
Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo
Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo
dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei
genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento
secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.
ARTICOLO 3
Diritto a libere elezioni
Le Alte Parti contraenti si impegnano a organizzare, a intervalli
ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali
da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla
scelta del corpo legislativo.
ARTICOLO 4
Applicazione territoriale
Ogni Alta Parte contraente, al momento della firma o della ratifica
del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può
presentare al Segretario generale del Consiglio d’Europa una
dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare
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