Conv. Eur. Diritti dellUomo - page 56-57

54
55
ARTICOLO 1
Abolizione della pena di morte
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a
tale pena, né può essere giustiziato.
ARTICOLO 2
Divieto di deroga
Non è ammessa alcuna deroga alle disposizioni del presente
Protocollo in virtù dell’articolo 15 della Convenzione.
ARTICOLO 3
Divieto di riserva
Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente
Protocollo in virtù dell’articolo 57 della Convenzione.
ARTICOLO 4
Applicazione territoriale
1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito
del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione,
specificare il territorio o i territori ai quali si applicherà il presente
Protocollo.
2. Qualsiasi Stato può, in ogni altro momento successivo,
mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario
generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione del
presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella
dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di tale
territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un
periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da
parte del Segretario generale.
3. Qualsiasi dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi
precedenti potrà essere ritirata o modificata relativamente a
qualsiasi territorio specificato in questa dichiarazione mediante
notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro o la modifica
avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo
scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della
notifica da parte del Segretario generale.
ARTICOLO 5
Relazioni con la Convenzione
Gli Stati contraenti considereranno gli articoli da 1 a 4 del
presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione,
e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di
conseguenza.
ARTICOLO 6
Firma e ratifica
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del
Consiglio d’Europa che hanno firmato la Convenzione. È soggetto
a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del
Consiglio d’Europa non può ratificare, accettare o approvare il
presente Protocollo senza avere ratificato contemporaneamente
o precedentemente la Convenzione. Gli strumenti di ratifica,
accettazione o approvazione verranno depositati presso il
Segretario generale del Consiglio d’Europa.
ARTICOLO 7
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del
mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla
data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno
1...,36-37,38-39,40-41,42-43,44-45,46-47,48-49,50-51,52-53,54-55 58,59,60
Powered by FlippingBook