Conv. Eur. Diritti dellUomo - page 50-51

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ARTICOLO 10
Funzioni del depositario
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati
membri del Consiglio d’Europa:
(a) ogni firma;
(b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d’accettazione o
d’approvazione;
(c) ogni data d’entrata in vigore del presente Protocollo
conformemente agli articoli 6 e 9;
(d) ogni altro atto, notifica o dichiarazione riguardante il
presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine,
hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in francese e in inglese,
i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che
sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il
Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia
autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.
Protocollo no 12
alla Convenzione per la salvaguardia
dei Diritti dell’Uomo
e delle Libertà fondamentali
Roma, 4.XI.2000
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente
Protocollo,
Tenuto conto del principio fondamentale, secondo il quale tutte le
persone sono uguali innanzi alla legge e hanno diritto alla stessa
protezione da parte della legge;
Risoluti ad adottare ulteriori misure per promuovere l’uguaglianza
di tutte le persone mediante l’applicazione collettiva di un divieto
generale di discriminazione mediante la Convenzione per la
salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata
« la Convenzione »);
Riaffermando che il principio della non discriminazione non
impedisce agli Stati Parte di adottare misure per promuovere
una piena ed effettiva uguaglianza, a condizione che queste
rispondano a una giustificazione oggettiva e ragionevole,
Hanno convenuto quanto segue:
1...,30-31,32-33,34-35,36-37,38-39,40-41,42-43,44-45,46-47,48-49 52-53,54-55,56-57,58,59,60
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