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4. Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si
applica in virtù della ratifica o dell’accettazione da parte di tale
Stato e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù
di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente
al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai
fini dei riferimenti al territorio di uno Stato di cui agli articoli 2 e3.
5. Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione in conformità
ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi
momento successivo, dichiarare, relativamente a uno o più dei
territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza
della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, di
organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come
previsto dall’articolo 34 della Convenzione, a norma degli
articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni di essi.
ARTICOLO 6
Relazioni con la Convenzione
Le Alte Parti contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di
questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione
e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di
conseguenza.
ARTICOLO 7
Firma e ratifica
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dei membri del
Consiglio d’Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà
ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la sua
ratifica. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di cinque strumenti
di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente,
il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello
strumento di ratifica.
2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario
generale del Consiglio d’Europa che notificherà a tutti i membri i
nomi di quelli che lo avranno ratificato.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine,
hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese,
i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che
sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il
Segretario generale ne trasmetterà copia autenticata a ognuno
degli Stati firmatari.
Protocollo no 6
alla Convenzione per la salvaguardia
dei Diritti dell’Uomo
e delle Libertà fondamentali, relativo
all’abolizione della pena di morte
Strasburgo, 28.IV.1983
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente
Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti
dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma
il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),
Considerato che gli sviluppi intervenuti in diversi Stati membri
del Consiglio d’Europa indicano una tendenza generale a favore
dell’abolizione della pena di morte,
Hanno convenuto quanto segue: