Conv. Eur. Diritti dellUomo - page 38-39

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a 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a
Parigi il 20 marzo 1952,
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Divieto di imprigionamento per debiti
Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di
non essere in grado di adempiere a un’obbligazione contrattuale.
ARTICOLO 2
Libertà di circolazione
1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha
il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua
residenza.
2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il
proprio.
3. L’esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni
diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono,
in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell’ordine
pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione
della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà
altrui.
4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune
zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge
e giustificate dall’interesse pubblico in una società democratica.
ARTICOLO 3
Divieto di espulsione dei cittadini
1. Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura
individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.
2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio
dello Stato di cui è cittadino.
ARTICOLO 4
Divieto di espulsioni collettive di stranieri
Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.
ARTICOLO 5
Applicazione territoriale
1. Ogni Alta Parte contraente, al momento della firma o della
ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo,
può presentare al Segretario generale del Consiglio d’Europa
una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad
applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di
cui cura le relazioni internazionali, designati nella medesima
dichiarazione.
2. Ogni Alta Parte contraente che abbia presentato una
dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta
in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi
i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine
all’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di
un qualsiasi territorio.
3. Una dichiarazione presentata conformemente al presente
articolo sarà considerata come presentata in conformità al
paragrafo 1 dell’articolo 56 della Convenzione.
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