Conv. Eur. Diritti dellUomo - page 42-43

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ARTICOLO 1
Abolizione della pena di morte
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a
tale pena né giustiziato.
ARTICOLO 2
Pena di morte in tempo di guerra
Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di
morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo
imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti
da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo
Stato comunicherà al Segretario generale del Consiglio d’Europa
le disposizioni rilevanti della legislazione in questione.
ARTICOLO 3
Divieto di deroghe
Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente
Protocollo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione.
ARTICOLO 4
Divieto di riserve
Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente
Protocollo ai sensi dell’articolo 57 della Convenzione.
ARTICOLO 5
Applicazione territoriale
1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito
del suo strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione,
può indicare il territorio o i territori sui quali si applicherà il
presente Protocollo.
2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo,
mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale
del Consiglio d’Europa, può estendere l’applicazione del presente
Protocollo a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il
Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno
del mese che segue la data di ricezione della dichiarazione da
parte del Segretario generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti
potrà essere revocata, per quanto riguarda ogni territorio
designato in siffatta dichiarazione, mediante notifica indirizzata
al Segretario generale. La revoca avrà effetto a decorrere dal
primo giorno del mese che segue la data di ricezione della
notifica da parte del Segretario generale.
ARTICOLO 6
Relazioni con la Convenzione
Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 5 del presente
Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le
disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.
ARTICOLO 7
Firma e ratifica
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del
Consiglio d’Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà
sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato
membro del Consiglio d’Europa non potrà ratificare, accettare o
approvare il presente Protocollo senza avere simultaneamente o
anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica,
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