Conv. Eur. Diritti dellUomo - page 44-45

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d’accettazione o d’approvazione saranno depositati presso il
Segretario generale del Consiglio d’Europa.
ARTICOLO 8
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese
che segue la data alla quale cinque Stati membri del Consiglio
d’Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal
Protocollo conformemente alle disposizioni dell’articolo 7.
2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo
consenso a essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in
vigore il primo giorno del mese che segue la data di deposito
dello strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione.
ARTICOLO 9
Funzioni del depositario
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati
membri del Consiglio:
(a) ogni firma;
(b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d’accettazione o
d’approvazione;
(c) ogni data d’entrata in vigore del presente Protocollo
conformemente agli articoli 5 e 8;
(d) ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il
presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine,
hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo il 28 aprile 1983 in francese e in inglese, i due
testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà
depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario
generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia autenticata
a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.
Protocollo no 7
alla Convenzione per la salvaguardia
dei Diritti dell’Uomo
e delle Libertà fondamentali
Strasburgo, 22.XI.1984
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente
Protocollo,
Risoluti ad adottare ulteriori misure idonee ad assicurare
la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle
Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di
seguito denominata «la Convenzione»),
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri
1. Uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno
Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una
decisione presa conformemente alla legge e deve poter:
(a) far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione;
(b) far esaminare il suo caso; e
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