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espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo
conformemente alle disposizioni del suo articolo 6.
2. Per qualsiasi Stato membro che esprimerà successivamente
il proprio consenso a essere vincolato dal presente Protocollo,
questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo
scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello
strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
ARTICOLO 8
Funzioni del depositario
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti gli
Stati membri del Consiglio d’Europa:
(a) qualsiasi firma;
(b) il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione
o approvazione;
(c) qualsiasi data di entrata in vigore del presente Protocollo
conformemente ai suoi articoli 4 e 7;
(d) qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione relativi al
presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine,
hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Vilnius, il 3 maggio 2002, in francese e in inglese, i due
testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che verrà
depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario
generale del Consiglio d’Europa ne invierà una copia certificata
conforme a ciascuno Stato Membro del Consiglio d’Europa.