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ARTICOLO 5
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del
mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla
data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno
espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo
conformemente alle disposizioni dell’articolo 4.
2. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente
il proprio consenso a essere vincolato dal presente Protocollo,
esso entrerà in vigore a decorrere dal primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del
deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
ARTICOLO 6
Funzioni del depositario
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti gli
Stati membri del Consiglio d’Europa:
(a) ogni firma;
(b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o
approvazione;
(c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo
conformemente agli articoli 2 e 5;
(d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al
presente Protocollo.
Fatto a Roma, il 4 novembre 2000, in francese e in inglese, i
due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà
depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario
generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata
conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.
Protocollo no 13
alla Convenzione per la salvaguardia
dei Diritti dell’Uomo
e delle Libertà fondamentali,
relativo all’abolizione della pena di
morte in tutte le circostanze
Vilnius, 3.V.2002
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente
Protocollo,
Convinti che il diritto di ogni persona alla vita sia un valore
fondamentale in una società democratica, e che l’abolizione
della pena di morte sia essenziale per la protezione di tale diritto
e per il pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli
esseri umani;
Desiderosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito
dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e
delle Libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950
(qui di seguito, denominata « la Convenzione »);
Prendendo nota del fatto che il Protocollo no 6 alla Convenzione
relativo all’abolizione della pena di morte, firmato a Strasburgo
il 28 aprile 1983, non esclude la pena di morte per atti commessi
in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra;
Risoluti ad abolire in via definitiva la pena di morte in qualsiasi
circostanza,
Hanno convenuto quanto segue: