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2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante
una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio
d’Europa, può estendere l’applicazione del presente Protocollo
a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo
entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese
successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di
ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti
potrà essere revocata o modificata per quanto riguarda ogni
territorio designato in tale dichiarazione, mediante notifica
indirizzata al Segretario generale. La revoca o la modifica avrà
effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al
termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della
notifica da parte del Segretario generale.
4. Una dichiarazione presentata conformemente al presente
articolo sarà considerata come presentata in conformità al
paragrafo 1 dell’articolo 56 della Convenzione.
5. Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si
applica in virtù della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione
da parte di tale Stato, e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo
si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso
Stato conformemente al presente articolo, possono essere
considerati come territori distinti ai fini del riferimento al territorio
di uno Stato di cui all’articolo 1.
6. Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione conformemente
ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, può in qualsiasi
momento successivo, dichiarare, relativamente a uno o più dei
territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza
della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, o di
organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come
previsto dall’articolo 34 della Convenzione a norma degli articoli
da 1 a 5 del presente Protocollo.
ARTICOLO 7
Relazioni con la Convenzione
Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 6 del presente
Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le
disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.
ARTICOLO 8
Firma e ratifica
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del
Consiglio d’Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà
sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato
membro del Consiglio d’Europa non può ratificare, accettare o
approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o
anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica,
d’accettazione o d’approvazione saranno depositati presso il
Segretario generale del Consiglio d’Europa.
ARTICOLO 9
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno
del mese successivo allo scadere di un periodo di due mesi
decorrente dalla data in cui sette Stati membri del Consiglio
d’Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal
Protocollo conformemente alle disposizioni dell’articolo 8.
2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo
consenso a essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in
vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un
periodo di due mesi decorrente dalla data del deposito dello
strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione.